Chi siamo

ETICA D'IMPRESA

CODICE ETICO

PREAMBOLO


Natlive, riconoscendo l’importanza della responsabilità etico-sociale, del rispetto delle norme e della salvaguardia ambientale della conduzione degli affari, adegua le proprie attività al pieno rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico. Esso contiene una serie di principi ai quali sono improntati tutte le attività ed i comportamenti facilitanti che devono essere osservati in virtù di ogni e qualsiasi disposizione normativa applicabile.
Natlive intende coniugare i propri obiettivi di successo imprenditoriale con il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto di fiducia con tutti coloro che con essa interagiscono, inclusi i clienti, i dipendenti, le comunità in cui l'impresa opera, i fornitori ed i concorrenti.

Perciò, Natlive:
- vuole fornire ai propri clienti soluzioni e servizi di qualità e di elevato livello innovativo e che siano sicuri e rispondenti alle loro esigenze, a prezzi appropriati, trattando i propri clienti con rispetto, onestà e trasparenza;
- vuole perseguire gli obiettivi della crescita e del profitto, indirizzando la propria attività al prioritario rispetto dei principi contenuti nel presente Codice Etico di condotta (“Codice”);
- si impegna a garantire ai propri collaboratori un ambiente che incoraggi l’eccellenza individuale e di squadra e che aiuti Natlive a raggiungere il successo competitivo;
- agisce in modo etico come soggetto responsabile;
- competerà sempre lealmente, onestamente ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dal presente Codice.

Il Codice intende fornire informazioni generali relative a problemi di conformità e non intende essere una trattazione esaustiva in ordine alle varie materie delineate.
I dipendenti devono rispettare le leggi del Paese in cui operano, le quali prevalgono, ove in conflitto, sulle prescrizioni del Codice.


Vision NATLIVE


Permettere ad ogni editore professionale, istituzionale o privato di diffondere via web notizie, promo e altri contenuti video, rimanendo sempre proprietario esclusivo dei propri contenuti e mantenendo il pieno controllo della distribuzione e della eventuale monetizzazione degli stessi. Diventare il punto di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore media e digitale del territorio e non solo, a sostegno delle imprese, associazioni, ordini professionali e delle sfide che essi si trovano ad affrontare. Diventare società di riferimento prima a livello nazionale poi mondiale con business scalabile per: creazione, gestione di piattaforme media sicure ed inviolabili votate alla distribuzione multiscreen; gestione e distribuzione live streaming di eventi in completa autonomia da parte del cliente.


Mission NATLIVE


Accompagnare i nostri clienti nella New Media Era. Interpretare l’innovazione tecnologica rendendola funzionale alle loro esigenze offrendo loro l’uso di tecnologie innovative affidabili e trasparenti. Fornire l’accesso a contenuti video privati ai publishers in tutto il mondo, valorizzando, attraverso le produzioni home made, le unicità italiane ed europee universalmente famose ed apprezzate (luoghi, persone, cibo, moda, storia, ecc). Offrire servizi media streaming di ogni tipologia che rispondano alle esigenze di gestione, promozione e confronto a livello domestico e globale di aziende, istituzioni, artisti ecc.


Art. 1. Conformità ed interpretazione

1a) Conformità ai principi etici del Codice

La politica di Natlive è, ed è sempre stata quella di perseguire le attività d’impresa con onestà ed integrità, nel rispetto di elevati princìpi etici e morali. Per assicurare il pieno rispetto di questi princìpi, gli stessi sono stati elencati in questo Codice, che si applica alla Natlive, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori, di qualunque nazione, ed a tutti i dipendenti ed i collaboratori delle società consociate ed affiliate. Ai dipendenti e collaboratori della Natlive viene richiesto di prendere atto del Codice e di attestarne la lettura e la comprensione oltre che di condividerne il contenuto. Ogni anno, ad alcuni Manager selezionati potrà essere richiesto di affermare la conformità della loro condotta ai princìpi indicati nel presente Codice.


1b) Responsabilità di applicazione.


I dirigenti ad ogni livello sono responsabili della comunicazione e dell’applicazione effettiva di questi princìpi all'interno delle rispettive Strutture Organizzative.


1c) Responsabilità di interpretazione.


Qualora sorgesse qualche domanda relativa alla interpretazione o all’applicazione di questo Codice, i dipendenti sono tenuti a consultare il proprio responsabile.


Art. 2. Principi generali

2a) Imparzialità.


Nelle decisioni che influiscono sui rapporti con i propri stakeholder (i rapporti con la clientela, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), Natlive evita ogni forma di discriminazione come, a mero titolo esemplificativo, discriminazioni in base alla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica, opinioni politiche o qualunque altra discriminazione contraria alla legge. (reso coordinato con il punto 4l)

2b) Onestà.


Nell'ambito della loro attività, i collaboratori e i dipendenti di Natlive sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni.
In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Natlive può giustificare una condotta non onesta.

2c) Correttezza in caso di conflitti di interesse.


Nello svolgimento di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende sia il caso in cui una collaborazione persegue un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

2d) Riservatezza.


Natlive assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa possibilità e in conformità alla normativa vigente. Inoltre, i collaboratori e i dipendenti di Natlive sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi diversi da quelli relativi alla propria attività.

2e) Valore delle risorse umane.


I collaboratori Natlive sono un elemento indispensabile per il successo della Società. Per questo motivo, Natlive tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze che caratterizzano ogni collaboratore.

2f) Equità dell'autorità.


Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche - in special modo con i collaboratori - Natlive si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata equamente, evitandone ogni abuso. In particolare, Natlive garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio di potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2g) Rispetto della persona.


Natlive garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti, condizioni di lavoro e ambienti di lavoro sicuri, salubri e dignitosi. Non sono per nessun motivo ammesse richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge od il codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

2h) Trasparenza e completezza dell'informazione.


I dipendenti e i collaboratori di Natlive sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, chiare e dettagliate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze derivanti.

2i) Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti.


I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Natlive si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2l) Correttezza ed equità nelle questioni contrattuali.


E' da evitare che nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di Natlive cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

2m) Qualità dei servizi e dei prodotti.


Natlive basa la propria attività sulla soddisfazione e tutela dei propri clienti, tenendo conto delle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi. Per questo motivo, Natlive orienta le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione a elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

2n) Concorrenza leale.


Natlive intende tutelare e valorizzare la leale concorrenza astenendosi da ogni forma di comportamento collusivo.

2o) Responsabilità verso la società.


Natlive è consapevole del ruolo sociale dell'Azienda e dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività. Per questo motivo, Natlive intende condurre i propri investimenti ed effettuare le proprie scelte industriali in maniera eco-sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

2q) Tutela dell'ambiente.


L'ambiente è un bene primario che Natlive s'impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività equilibrando iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle nuove generazioni ad un futuro migliore. Natlive si impegna dunque a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le persone e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e dello stato dell'arte.


Art. 3 Clienti

3a) Imparzialità.


Natlive si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, adottando sempre linee guida improntate alla imparzialità.

3b) Contratti e comunicazioni ai clienti.


I contratti e le comunicazioni ai clienti di Natlive (compresi i messaggi pubblicitari) devono essere:
- Chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;

- Conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali per esempio l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti dei consumatori) e impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

- Completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

3c) Stile di comportamento.


Lo stile di comportamento di Natlive nei confronti della clientela è basato sulla disponibilità, il rispetto e la cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre, Natlive si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai suoi clienti e ad adottare procedure di pagamento semplificate, sicure e, per quanto possibile, informatizzate e non costose.

3d) Pratiche anticoncorrenziali.


Nelle fasi negoziali con i clienti, i dipendenti ed i collaboratori dovranno fare attenzione al fine di evitare potenziale violazione della normativa in materia di antitrust e di concorrenza sleale.

La Società è libera di scegliere - sulla base di una propria valutazione indipendente - i clienti con cui perfezionare accordi commerciali. Tuttavia, questo diritto potrebbe trovare limiti nel caso in cui la Società abbia assunto dei vincoli mediante accordi precedentemente conclusi con terzi. Anche il solo dubbio circa la sussistenza di uno di questi vincoli, deve indurre a consultare la Direzione Commerciale competente, ancora prima di intraprendere qualunque discussione con il cliente riguardante reali o potenziali concorrenti.

3e) Rapporti con la Pubblica Amministrazione.


Natlive - in qualità di fornitore di servizi e prodotti erogati o ceduti alla Pubblica Amministrazione, centrale e/o locale - può incorrere in particolari forme di responsabilità.
Nella trattativa commerciale con la Pubblica Amministrazione o nel partecipare a bandi ad evidenza pubblica, la Società deve essere particolarmente attenta alla confidenzialità, all’integrità, alla veridicità e completezza della documentazione richiesta ed al rispetto delle norme generali e/o specifiche a presidio dell’intero processo di contrattazione.

Natlive intende dialogare sempre in maniera trasparente e leale con tutti i clienti pubblici, così come con le strutture di consulenza che siano di supporto tecnico alla Natlive nell'offerta alla Pubblica Amministrazione. In occasione di proposte e negoziazioni con la Pubblica Amministrazione la Società deve essere sempre corretta, trasparente e diligente in tutte le fasi della negoziazione.

Inoltre, in funzione dell’ordinamento giuridico specifico in cui opera la società, i dipendenti ed i collaboratori di Natlive sono tenuti a rispettare le leggi e le regole vigenti.


Art. 4 Dipendenti e Politiche del Personale

4a) Risorse Umane.


Le risorse umane sono elemento indispensabile e fondamentale per l'esistenza dell'impresa. La dedizione e la professionalità dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Natlive. Natlive si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente affinché l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

Natlive offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di pari opportunità con criteri di merito e senza discriminazione alcuna. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, del Codice di comportamento e del Codice Etico.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

Natlive interpreta il proprio ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Natlive si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. La Direzione del Personale interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. Ogni risorsa umana di Natlive è tenuta a svolgere le proprie attività in modo responsabile, onesto, diligente e con buon senso, in conformità con le politiche aziendali, le procedure e le direttive generali stabilite da Natlive. La Società intende aderire ai più elevati standard etici nella conduzione delle sue attività imprenditoriali.

È quindi doveroso che ciascuno eviti situazioni di conflitto di interesse od altre situazioni che possano essere potenzialmente dannose per Natlive. È pertanto opportuno evitare anche la sola parvenza di mancanza di integrità.

4b) Rispetto reciproco.


È politica di Natlive promuovere un clima interno in cui ogni dipendente interagisca verso gli altri colleghi, onestamente, con dignità e rispetto reciproco, in un ambiente di lavoro in cui le risorse umane comunichino apertamente, che agevoli il raggiungimento delle mete e degli obiettivi della Società, e che promuova la creatività e la crescita individuale.

4c) Conflitto di interessi.


Al fine di mantenere il più alto livello di integrità nella conduzione degli affari d’azienda, ogni dipendente è tenuto ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisca o possa costituire un ostacolo fra gli interessi individuali e quelli della Natlive. I dipendenti devono considerare gli interessi aziendali una priorità assoluta e devono evitare qualsiasi azione che possa comportare uno svantaggio o danno per Natlive. A mero titolo di esempio: i dipendenti dovranno astenersi dal trarre vantaggio dalla propria posizione al fine di favorire affari o persone esterne alla Società o per favorire se stessi, a scapito di Natlive. Inoltre, nessun dipendente, direttamente od indirettamente, può partecipare alla gestione o detenere una significativa partecipazione o lavorare in iniziative d’affari che sono verso Natlive in relazioni di concorrenza e/o fornitura o clientela, a meno che tale partecipazione o connessione non sia stata preventivamente comunicata a Natlive, ed approvata per iscritto dalla Direzione.

Allo stesso modo un dipendente non può partecipare direttamente od indirettamente ad alcuna attività di impresa che comporti contatti o lavori con clienti Natlive, a meno che tale partecipazione o connessione non siano state preventivamente comunicate a Natlive ed approvate per iscritto dalla Direzione.

4d) Regali, tangenti e favori.


Nei rapporti istituzionali intrattenuti con pubblici ufficiali od esponenti della Pubblica Amministrazione si potrebbe configurare un illecito anche laddove l’utilità consegnata o trasferita a beneficio del pubblico ufficiale non sia effettuata con l’intento volitivo di influenzare una scelta in violazione di norme o leggi.

Conseguentemente, è fatto specifico divieto di:

- Promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di persone appartenenti alla Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio.

- Distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. Gli omaggi consentiti possono essere esclusivamente di esiguo valore o volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il Marchio e i prodotti e servizi Natlive.

I dipendenti sono responsabili del pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lotta alla corruzione nel Paese in cui si trovano.
Il versamento di tangenti od altre forme di utilità illecitamente corrisposte a pubblici ufficiali sono azioni vietate, inaccettabili e non saranno tollerate da Natlive.

4e) Uso delle risorse e dei beni aziendali.


I beni materiali ed immateriali dell’azienda, incluse ogni forma di proprietà intellettuale ed industriale, sono un patrimonio fondamentale di Natlive e quindi ogni dipendente è tenuto ad un diligente utilizzo, attento controllo e idonea custodia, contro ogni perdita o abuso dei beni ad esso affidati. I beni aziendali, in particolar modo le attrezzature, i telefoni, i sistemi informativi interni (ad esempio INTERNET, e posta elettronica), i database, le invenzioni, i processi innovativi, i segreti commerciali e le altre informazioni confidenziali devono essere usate esclusivamente per finalità connesse all’esercizio della specifica attività lavorativa. I dipendenti non devono effettuare attività per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro e – per l’esercizio di tali attività - non sono pertanto legittimati né autorizzati ad utilizzare le strumentazioni aziendali, salvo specifiche deroghe e limiti espressi.

L’utilizzo degli strumenti informatici di lavoro da parte dei dipendenti deve essere pertanto conforme alle politiche aziendali ed alle leggi applicabili. I dipendenti non devono usare questi strumenti in maniera tale da danneggiare o offendere terzi.
Tutte le informazioni trattate o trasmesse elettronicamente sono da considerarsi di proprietà aziendale e possono essere trasmesse esclusivamente per finalità connesse all’attività lavorativa.

4f) Informazioni su Natlive.


È vietata la divulgazione a terzi di informazioni su Natlive, a meno che tali informazioni siano state rese pubbliche o che la divulgazione di tali informazioni non rientri nelle mansioni. È altresì vietato discutere affari riservati della Società in pubblico o comunque in luoghi aperti al pubblico e dove possano essere presenti terzi estranei.

4g) Proprietà intellettuale ed industriale.


È politica di Natlive rispettare i beni di proprietà intellettuale o industriale di terzi. Allo stesso modo la Società intende tutelare i propri beni materiali ed immateriali (quali software, opere dell’ingegno, banche dati, trovati industriali) protetti da diritti di copyright o da privativa. È fatto divieto ai dipendenti di duplicare, commercializzare o distribuire opere protette da copyright o da privativa senza specifica autorizzazione della Direzione.

4h) Marchi.


I marchi ed i segni distintivi, tra cui anche i loghi aziendali, devono sempre essere usati conformemente alla loro normale destinazione, in conformità alle direttive aziendali. Le domande relative al corretto uso dei marchi commerciali vanno riportate alla Direzione di Natlive.

4i) Contatti con Organizzazioni esterne.


La Direzione dovrà essere immediatamente informata circa ogni domanda o contatto da parte di revisori esterni, investigatori o ispettori pubblici. I dipendenti a cui venga richiesto da Natlive, per il tramite di una sua Direzione, di partecipare ad inchieste o investigazioni interne devono assicurare piena cooperazione. In nessuna circostanza sarà ritenuto ammissibile un comportamento da parte dei dipendenti finalizzato ad influenzare in maniera impropria, ovvero ad ostacolare o ad impedire lo svolgimento delle attività dei revisori o degli investigatori.

4l) Pari Opportunità/Divieto di discriminazioni/Molestie.


È politica di Natlive garantire a tutti pari opportunità di accesso e sviluppo professionale nonché intraprendere azioni positive finalizzate ad avere una forza lavoro che sia rappresentativa delle diverse provenienze sociali. Ciò significa che ogni decisione afferente alla valutazione delle Risorse Umane sarà assunta in maniera non discriminatoria. Natlive non ritiene ammissibili né tollererà forme di discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica, opinioni politiche o qualunque altra discriminazione contraria alla legge. Natlive non ammette le molestie sessuali, intendendo come tali:

- le situazioni in cui si condizionano, all’accettazione di favori sessuali, determinazioni, iniziative e decisioni aziendali rilevanti in qualunque modo per la vita lavorativa del destinatario;

- le proposte di relazioni interpersonali private, condotte nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, le quali possano, in relazione alla specificità della situazione, turbare la serenità del destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

Natlive non porrà in essere né tollererà alcuna forma di ritorsione nei confronti dei dipendenti che abbiano lamentato modalità di discriminazione o di molestia, né nei confronti dei lavoratori che abbiano fornito notizie in merito.

4m) Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.


Natlive richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Questa richiesta si considera inadempiuta quando, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:
- si presti servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
- si consumino o si cedano a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.
Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidano in misura sensibile sull'ambiente di lavoro, saranno - per i riflessi contrattuali - equiparati ai casi precedenti.

4n) Leggi contro il Boicottaggio ed Embargo/Esportazioni.


La politica aziendale impone di condurre le attività d’impresa in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti in tema di boicottaggio e di embargo. La normativa contro il Boicottaggio è finalizzata allo scopo di evitare un coinvolgimento delle imprese nelle vicende di politiche di boicottaggio di un Paese nei confronti di un altro.

È politica della Società rispettare tutte le leggi e le regole in materia di esportazione, riesportazione ed importazione di materiali e di specifiche conoscenze tecniche.


Art. 5 Regole di condotta nei rapporti con la collettività

5a) Politica Ambientale.


La politica ambientale di Natlive trova supporto anche nella consapevolezza che l'ambiente può rappresentare un vantaggio competitivo in un mercato sempre più vasto ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti.
La strategia di Natlive è improntata a un'ottica di investimenti e attività che rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile; in particolare:
- nell'ambito di organismi e programmi nazionali e internazionali, promuovere azioni e comportamenti che considerano strategica la variabile ambiente.

Natlive promuove i seguenti strumenti di politica ambientale:
- attività di sensibilizzazione e di formazione ambientale per clienti e collaboratori, che mirano alla divulgazione esterna ed interna delle iniziative e ad accrescere le competenze e le professionalità degli operatori del settore;
- programmi per un uso razionale dell'energia rivolti ai clienti;
- realizzazione di prodotti in grado di perseguire elevati risparmi energetici.

5b) Rapporti con le Associazioni Professionali.


Natlive ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo dei propri business; per questo instaura un canale stabile di comunicazione con le associazioni di rappresentanza dei propri stakeholder, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi, presentare le posizioni della società e prevenire eventuali situazioni di conflitto.
A tal fine, Natlive:
- garantisce risposta alle osservazioni di tutte le associazioni;
- quando possibile, è orientata a informare e coinvolgere, sui temi che interessano specifiche classi di stakeholder, le più qualificate e rappresentative associazioni di categoria.

5c) Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni.


Natlive non finanzia partiti sia in Italia sia all'estero, loro rappresentanti o candidati, nè effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano come fine una esclusiva propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (per esempio, tramite concessione di strutture Natlive, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).
Natlive non eroga contributi a organizzazioni con le quali può venirsi a creare un conflitto di interessi (per esempio, sindacati, associazioni ambientaliste o a tutela dei consumatori); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:
- finalità riconducibile alla missione di Natlive;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di Natlive.

5d) Contributi e sponsorizzazioni.


Natlive può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini. Le attività di sponsorizzazione, in tema sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, e dell'arte sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali Natlive può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, Natlive presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale (per esempio, rapporti di parentela con i soggetti interessati e legami con organismi che possano, per le loro attività, favorire in qualche modo l'attività della società).

5e) Rapporti istituzionali.


Ogni rapporto con le istituzioni di Stato o internazionali, è dovuto esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti di Natlive, a rispondere a richieste formali e/o informali, o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la società. A tal fine, Natlive si impegna a:
-  instaurare senza discriminazioni, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dalle competenti figure di vertice di Natlive.

Art. 6 Fornitori

6a) Politica generale.


È politica di Natlive negoziare in buona fede e in modo trasparente con tutti i potenziali fornitori nonché evitare di porre in essere trattative ingiustificatamente parziali. Nel contesto di questo Codice il termine “Fornitori” racchiude tutti i soggetti da cui Natlive riceve materiali o servizi, inclusi i licenzianti, appaltatori e sub-appaltatori.

Natlive pone come obiettivo prioritario la soddisfazione del proprio cliente, e conseguentemente saranno sviluppate forme di collaborazione di qualità con quei fornitori che, meglio di altri, saranno in grado di assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti e utilizzatori dei prodotti e dei servizi Natlive.


6b) Forniture, Appalti e Subappalti.


Le forniture, gli appalti e i subappalti (“Forniture”) devono essere giustificate da effettive esigenze aziendali e la scelta del Fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri oggettivi, tecnici ed economici.

La selezione dei Fornitori deve essere mirata esclusivamente su entità in grado di fornire precise garanzie di affidabilità e di idoneità tecnica per lo svolgimento delle prestazioni di volta in volta richieste.

Sarà cura ed onere degli uffici competenti di Natlive preposti alle fasi di selezione, gestione e controllo dei Fornitori, richiedere e mantenere aggiornati nel tempo, ed accertare tutti gli elementi utili al fine di qualificare il Fornitore sotto il profilo della sua idoneità tecnica e professionale, e ciò anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute ed integrità nei posti di lavoro, richiedendo informazioni quali, a titolo esemplificativo, l’organizzazione aziendale, il personale utilizzato, le precedenti esperienze con altre aziende del settore, dati di bilancio.

In particolare, nel caso di Fornitori che già operino e collaborino con Natlive occorrerà verificare periodicamente che tali Fornitori abbiano continuato ad offrire regolarmente le prestazioni contrattuali, e che non siano intervenuti cambiamenti nella organizzazione aziendale tali da compromettere un esatto adempimento delle prestazioni richieste.

L’esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore deve essere improntata ad assoluta trasparenza e, in ogni momento, Natlive avrà diritto e titolo per procedere ad un controllo finalizzato a verificare l’effettiva esecuzione delle prestazioni e l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L’importo della Fornitura deve essere sempre commisurato all’effettivo valore delle prestazioni dedotte nel contratto di Fornitura. Nella scelta del Fornitore e nella stipulazione del contratto di Fornitura, dovranno essere rispettate tutte le norme di legge e le regole in materia di subappalti, specie nel settore dei contratti ad evidenza pubblica. Natlive valuterà l'opportunità, per contratti di fornitura di particolare rilevanza la possibilità di formalizzare, a pena di risoluzione del contratto e di risarcimento di tutti i danni provocati, l’impegno da parte del Fornitore ad uniformarsi a tutti i principi del presente Codice e a rispettare la normativa applicabile.

6c) Consulenti, Agenti e Collaboratori Esterni ("consulenti").


Il ricorso all’attività professionale di consulenti, agenti o professionisti esterni dovrà essere motivato, a cura del soggetto proponente, con l’indicazione per iscritto delle pertinenti specifiche ragioni alla base della proposta. Qualora si ricorra all’operato di Consulenti, dovrà essere previamente individuata la natura delle prestazioni che a questi ultimi verranno richieste. La scelta del Consulente deve rigorosamente avvenire a favore di persone che, per la loro comprovata serietà e preparazione professionale, siano in grado di adempiere al meglio alle prestazioni richieste.

Le ragioni della scelta del Consulente dovranno essere indicate per iscritto con adeguato livello di analiticità e comprensione, e dovranno fare riferimento, ad esempio, ad eventuali precedenti positivi rapporti tra il Consulente e Natlive, alla esperienza di tale Consulente nel settore nel quale l’attività è richiesta, alle modalità con cui il Consulente intende svolgere la propria attività, individualmente ovvero tramite collaboratori di studio o tramite altre forme di organizzazione.

Lo svolgimento della prestazione da parte del Consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: Natlive deve essere messa in grado di verificare, in ogni momento, quali prestazioni siano state effettivamente eseguite e se il Consulente stia adempiendo ai suoi obblighi contrattuali.

Il Consulente, a sua volta, deve informare periodicamente la Società delle attività che sta svolgendo.
Il pagamento delle prestazioni al Consulente dovrà essere effettuato sulla base di una dettagliata esposizione delle attività da quest’ultimo svolte, in modo che sia possibile la verifica della effettività e del valore delle prestazioni svolte. La remunerazione al Consulente deve essere commisurata a quella normalmente praticata per prestazioni analoghe.

Nell’atto di incarico al Consulente dovrà essere formalizzato l’impegno da parte di quest’ultimo, a pena di risoluzione del rapporto e di risarcimento di tutti i danni provocati, di uniformarsi ai princìpi del presente Codice e a tutte le normative di legge.

È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi delle società competenti a scegliere i Consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera non conforme agli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi dei Paesi in cui la Società opera deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

6d) Divieto di tangenti.


È politica di Natlive assicurarsi che le fasi decisionali in ordine all’affidamento di forniture, appalti o subappalti siano fasi e momenti caratterizzati da oggettività di giudizio e da assoluta conformità alla normativa. È fatto divieto ai dipendenti, ai Fornitori ed ai Consulenti (nell’accezione precedente) offrire od accettare tangenti. Si definisce “tangente” qualunque importo, utilità, commissione, vantaggio, regalo, valore o compenso di qualunque tipo offerto, direttamente o indirettamente, allo scopo di influenzare decisioni commerciali, ottenere l’aggiudicazione di contratti, o altri trattamenti di favore.


Art. 7 Concorrenti

7a) Concorrenza sleale.


Natlive proibisce l’adozione di metodi di concorrenza sleale.

7b) Rapporti con la concorrenza.


Ogni comunicazione con la concorrenza comporta occasioni di rischio. Come regola generale, Natlive suggerisce di coinvolgere in anticipo la Direzione, per la disamina di proposte che importino forme di cooperazione con un concorrente.

Nei contatti con società concorrenti, il personale Natlive deve evitare di trattare temi come prezzi o altre condizioni e termini di offerta Natlive (fatta eccezione per i servizi o beni che il concorrente stia comprando da Natlive od offrendo ad essa), costi, inventari, piani di produzione, ricerche di mercato, o altre informazioni proprietarie o confidenziali la cui comunicazione non sia strettamente necessaria e pertinente alla specifica trattativa negoziale.

Nelle situazioni in cui Natlive stia considerando la possibilità di lavorare in team con un’altra azienda per rispondere ad una particolare offerta, tale azienda non sarà considerata concorrente rispetto a quella specifica situazione. Comunque, la stessa azienda o organizzazione con cui
Natlive stia lavorando in team su uno specifico progetto, potrebbe competere con Natlive su altri progetti e perciò, solo in quelle situazioni, essere considerata concorrente. Gli accordi con i concorrenti potrebbero violare la legge Antitrust e perciò, prima di stipulare tali accordi è necessario consultare in anticipo la Direzione, per le verifiche legali del caso.

7c) Prezzi.


Ai dipendenti è vietato raggiungere, con società concorrenti, accordi od intese atte ad influenzare prezzi od altre condizioni di vendita.

7e) Rispetto delle leggi locali.


Le leggi in materia di tutela della concorrenza possono differire fra loro da Paese a Paese, a volte, anche contrastare l’una con l’altra. È politica di Natlive far sì che la sua condotta d’impresa sia costantemente conforme alla legge del Paese ospitante, pur continuando ad osservare le linee guida stabilite in questo Codice.

Art. 8 Violazioni

I dipendenti e i collaboratori devono comunicare prontamente ai loro superiori ogni circostanza che comporti, o che sembri comportare, una deviazione dalle norme di Etica e di Condotta Aziendale. Qualora, per giustificato motivo o per opportunità, sia ritenuto sconsigliabile un riferimento diretto al proprio superiore, sarà cura ed onere del dipendente comunicare direttamente all’ AD o al CDA. Omettere o non riferire tali circostanze costituisce una violazione del presente Codice.

Le segnalazioni saranno trattate con la massima confidenzialità e tutte le violazioni riferite (salvo quelle anonime) saranno immediatamente oggetto di indagine. È obbligo che le persone che abbiano segnalato presunte violazioni si astengano dal condurre in modo autonomo indagini preliminari. Le fasi istruttorie relative a tali violazioni possono infatti coinvolgere complesse questioni legali e, ponendo in essere iniziative autonome e non autorizzate, si potrebbe compromettere l’integrità e la validità delle azioni istituzionali.

I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a cooperare senza riserve alle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti tali violazioni, indipendentemente dal fatto che le stesse siano considerate rilevanti. La mancata cooperazione, o la cooperazione solo parziale con le attività di istruttoria possono portare a severi provvedimenti disciplinari, tra i quali il licenziamento.

Un dipendente o un collaboratore coinvolto in una violazione delle norme di Etica e Condotta aziendale del presente Codice è soggetto ad azione disciplinare, conformemente alle leggi ed ai regolamenti previsti nell’ordinamento giuridico applicabile. Secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti sopra richiamati, nonché secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi applicabili, le sanzioni potrebbero includere il richiamo, la multa, la sospensione o il licenziamento.

Natlive si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso le Norme di Etica e Condotta aziendale previste nel presente Codice, mediante semplice comunicazione.

Ogni dipendente è tenuto a cooperare ed a conformarsi pienamente allo spirito ed alla lettera delle norme specificate nel presente Codice. La pubblicazione di questo Codice dà forza e credibilità all’intenzione della Natlive di condurre iniziative imprenditoriali in modo morale, legale ed etico. La Società crede che il rispetto di queste Norme sia un elemento essenziale ed indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei futuri successi.